Statuto Associazione Master Italiana Scherma
(modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/10/2018)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 – E’ costituita un’Associazione denominata “AMIS” – Associazione Master Italiana Scherma – Associazione Sportiva Dilettantistica.
L’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione recepisce i principi fondamentali del CONI, del CIP e dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Scherma (di seguito FIS), da cui è riconosciuta, ed il suo operato avviene nel rispetto degli stessi e delle loro direttive.
L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore, che ne ha la rappresentanza legale, ovvero presso altro luogo deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
Durante la vita dell’Associazione, ai Soci non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica della scherma dei Soci in Italia e all’estero, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina e di favorire l’instaurarsi di rapporti amichevoli tra i Soci.
Art. 3 – L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali, restando solo soggetta ai principi generali stabiliti dal CONI e dalla FIS.
Art. 4 – Gli Organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Probiviri; e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Titolo II
I Soci
Art. 5 – Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che rientrano nelle categorie di età per i Master definite nelle “Disposizioni per lo Svolgimento dell’Attività Agonistica” pubblicate dalla F.I.S. ogni stagione agonistica e svolgano, a livello agonistico e/o a livello amatoriale, l’attività sportiva della scherma, distinti nelle seguenti categorie:
- a) sono Soci Onorari, su proposta e nomina del Consiglio Direttivo, coloro che hanno contribuito o contribuiscono in modo rilevante all’attività ed allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.
- b) sono Soci Effettivi tutti gli iscritti, sia uomini che donne, che praticano la scherma e che siano stati ammessi. I Soci Effettivi devono essere tesserati alla FIS ed avere rinnovato l’iscrizione all’AMIS per l’anno agonistico di riferimento.
- c) sono Soci Sostenitori tutti coloro che, pur non praticando la scherma, danno un contributo annuo di almeno 100 €. I Soci Sostenitori, la cui ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, possono partecipare alle assemblee, acquisiscono il diritto di voto, e quindi il titolo di Soci Effettivi, pagando anche la quota associativa, ma non sono eleggibili negli organi dell’Associazione.
Tutti i Soci Effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ammissione dei Soci avviene a seguito di presentazione di domanda di adesione, con versamento della quota di iscrizione o del contributo pecuniario annuo nel caso di Soci Sostenitori.
L’accettazione è stabilita dal Consiglio dell’AMIS con giudizio sindacabile solo dal Collegio dei Probiviri, la cui decisione sarà definitiva ed inappellabile e a cui il richiedente escluso dovrà fare ricorso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera, a pena di decadenza.
Art. 6 – Il Socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata. Le dimissioni hanno effetti immediato.
Art. 7 – La qualifica di Socio Effettivo o Sostenitore si perde automaticamente in caso di mancato pagamento della relativa quota associativa annuale entro 30 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
La radiazione od espulsione di un Socio può aver luogo, con delibera del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo, quando questi commetta gravi o reiterate mancanze o comunque compia atti che contrastino con le finalità dell’Associazione.
In caso di mancanze di minor gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare provvedimenti di avvertimento, richiamo, censura e sospensione dall’Associazione fino a tre mesi.
Avverso le delibere del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, l’interessato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di delibera, a pena di decadenza, può presentare ricorso al Collegio di Probiviri, la cui decisione sarà definitiva ed inappellabile.
Art 8 – Con l’iscrizione, i Soci si impegnano ad attenersi alle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, nonché della FIS, di rispettare le decisioni degli organi direttivi e di concorrere alla loro attuazione, di atteggiare il proprio comportamento ai principi di solidarietà associativa ed agli scopi dell’organizzazione.
I Soci partecipano all’attività dell’Associazione e contribuiscono a determinarne gli obiettivi e le linee strategiche, concorrendovi anche con il puntuale adempimento degli obblighi associativi.
I Soci prendono parte alle elezioni degli organi sociali ed accedono alle relative cariche, secondo quanto previsto dalle norme del presente Statuto.
I Soci sono tenuti al rispetto dei precetti dettati dalla pratica sportiva della scherma e dalle norme di cautela e protezione occorrenti per l’incolumità fisica dei praticanti impartite dalla FIS e devono rispettare tutte le regole sportive e comportamentali dettate dalla FIS e dal CONI.
Titolo III
L’Assemblea dei Soci
Art. 9 – L’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
La convocazione, con la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea, è comunicata ai Soci per lettera raccomandata o email e pubblicata sul sito AMIS, ove esistente.
Spetta all’Assemblea Ordinaria:
- a) fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
- b) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo che ne verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 25;
- d) determinarne il numero ed eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
- e) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Straordinaria;
- f) approvare il preventivo economico e finanziario nonché il rendiconto consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 luglio di ogni anno;
- g) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per decisione del Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria quando ne venga fatta domanda da tanti Soci che rappresentino non meno di un quarto degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
La convocazione, con la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea, è comunicata ai Soci per lettera raccomandata o email e pubblicata sul sito AMIS, ove esistente.
Spetta all’Assemblea Straordinaria deliberare sulle seguenti materie:
- a) approvazione e modificazione dello Statuto;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione;
- d) ogni altra questione di interesse dell’Associazione non trattata in sede ordinaria.
Art. 11 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, tutti i Soci Onorari, Effettivi e Sostenitori. Hanno invece diritto di voto i soli Soci con almeno tre mesi di anzianità associativa, in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Socio può farsi delegare da altro Socio. Ciascun Socio potrà rappresentare un numero massimo di due Soci purché munito di delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento legale di riconoscimento.
Art. 12 – Per la costituzione legale dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario l’intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50 per cento più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima ad almeno un’ora di distanza, l’Assemblea è invece valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati mediante delega.
Art. 13 – L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, all’inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un Presidente ed un Segretario, nonché due scrutatori, nominati dall’assemblea qualora venisse richiesto lo scrutinio segreto per l’approvazione di particolari delibere.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da due Scrutatori, qualora l’Assemblea abbia provveduto alla loro nomina.
Per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.
Art. 14 – Nell’ Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci Effettivi ed Onorari ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.
Le modifiche statutarie entrano in vigore con la loro approvazione da parte della FIS.
Art. 15 – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Titolo IV
Il Presidente e il Consiglio Direttivo
Art. 16 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da sei Consiglieri e da un Presidente, che ne è il legale rappresentante e che ha anche la funzione di coordinatore del Consiglio Direttivo, nel cui seno esprime anch’esso il proprio voto.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
Sono eleggibili tutti i Soci Effettivi, con anzianità associativa di almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota annuale.
I Soci che intendono rivestire cariche elettive debbono inviare, entro 15 giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva, a mano presso la Segreteria dell’Associazione, a mezzo raccomandata o posta elettronica, la propria candidatura per iscritto all’Associazione, indicando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi. E’ possibile avanzare la propria candidatura sia per la carica di Presidente che per quella di Consigliere. Per l’ammissione delle candidature ed eventuali ricorsi vale quanto stabilito dallo statuto federale della F.I.S..
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto entro il mese di giugno nell’anno olimpico.
L’Assemblea elettiva nomina gli scrutatori, nel numero minimo di tre, e delibera gli orari dell’apertura del seggio, che non può comunque essere inferiore a 18 ore in un periodo non inferiore a due giorni consecutivi.
Hanno diritto di voto i soli Soci Effettivi.
Ogni Socio può votare per un solo candidato Presidente e non più di sei candidati Consiglieri, pena la nullità della scheda.
Alla chiusura dei seggi, vengono prima scrutinate le schede relative all’elezione del Presidente. Viene eletto Presidente il Socio che ha riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità viene effettuato un ballottaggio da tenersi al più tardi in occasione della prima prova nazionale della stagione seguente; in caso di ulteriore parità la carica di Presidente verrà assegnata al Socio più anziano d’età. Successivamente vengono scrutinate le schede relative all’elezione dei Consiglieri.
Vengono eletti Consiglieri i sei Soci che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra più Soci la carica verrà assegnata al Socio più anziano d’età.
Gli eletti entrano in carica il giorno successivo a quello di chiusura del processo elettivo. In caso di ballottaggio restano in carica il Presidente e i Consiglieri uscenti fino al giorno di chiusura del processo elettivo.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno due Vice-Presidenti ed un Segretario-Tesoriere con il ruolo di supervisione amministrativa dell’Associazione.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o vacanza sino a due Consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano i primi non eletti dall’Assemblea. In mancanza di altri non eletti, si procede ad un’elezione suppletiva entro quaranta giorni.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o vacanza di più di due Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo decadono e l’Assemblea, appositamente convocata in sede straordinaria entro quaranta giorni, elegge un nuovo Presidente ed un nuovo Consiglio.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o vacanza del Presidente prima della scadenza del mandato, anche il Consiglio Direttivo decade e devono essere indette nuove elezioni. In tal caso sarà il Vice-Presidente più anziano a convocare l’Assemblea elettiva.
Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite.
In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e delle delibere dell’Assemblea e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione stessa;
- b) è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all’Assemblea;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali, salvo quanto di competenza dell’Assemblea straordinaria;
- d) stabilisce l’importo delle quote associative annue;
- e) delibera sull’ammissione ed espulsione dei Soci;
- f) decide le sanzioni disciplinari;
- g) può affidare ai suoi membri, al Segretario dell’Associazione, a terzi ed a speciali Commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte, nonché il compimento di quei lavori da svolgere nell’interesse comune dei Soci e la stipula di convenzioni;
- h) decide sull’attività, compresa quella agonistica, le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- i) predispone i preventivi, il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei Soci;
- j) nomina e revoca eventuali dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- k) nell’ambito dei poteri e delle deleghe ricevute dalla FIS, decide le convocazioni degli atleti azzurri che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni internazionali, eventualmente avvalendosi di uno o più commissari tecnici o d’arma.
- j) dispone l’eventuale nomina e revoca del Data Protection Officer (DPO) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 (reg. GDPR 2018), con facoltà di individuarne il nominativo, persona fisica o società, anche tra non Soci.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario, su iniziativa del Presidente che indica l’ordine del giorno. Il Presidente è comunque tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando ne riceva richiesta da almeno tre consiglieri.
Art. 19 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno quattro Consiglieri oltre al Presidente e quando le sue decisioni ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario della riunione.
Le riunioni si possono tenere anche in teleconferenza.
Art. 20 – I Consiglieri possono essere assistiti da una Segreteria esterna al Consiglio proposta dal Presidente e nominata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla cerchia dei Soci, che disbriga tutte le pratiche segretariali, amministrative e contabili dell’Associazione e che assiste il Presidente in relazione alle sue funzioni, anche di rappresentanza.
La segreteria risponde del suo operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo e quest’ultimo può revocare la carica in ogni momento.
Art. 21 – Il Presidente può adottare ogni provvedimento urgente di competenza del Consiglio Direttivo in ogni caso in cui non ci sia il tempo o la possibilità di riunirlo e quest’ultimo deve provvedere alla relativa ratifica alla prima riunione utile.
Art. 22 – La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa spettano al Presidente.
Art. 23 – In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, dal Vice-Presidente dotato di maggiore anzianità associativa. E’ comunque nella disponibilità del Presidente nominare proprio vicario uno dei Vice-Presidenti.
Titolo V
Collegio dei Revisori
Art. 24 – Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.
Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell’Associazione, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l’osservanza delle norme di statuto. Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.
Titolo VI
Collegio dei Probiviri
Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri designati dall’Assemblea tra i Soci che abbiano le necessarie e documentate competenze professionali di carattere giuridico, i necessari requisiti morali e che non abbiano mai ricevuto sanzioni disciplinari da parte dell’AMIS o della FIS.
Tali membri sono del tutto indipendenti dal Consiglio Direttivo, da cui non sono revocabili ed esercitano l’attività giurisdizionale dell’Associazione a cui tutti i Soci od Organi restano soggetti.
Il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere tra i propri componenti il Presidente.
La durata in carica è di quattro anni, corrispondente a quella del Presidente e del Consiglio Direttivo, per un massimo di due mandati consecutivi.
Tutte le eventuali controversie tra i Soci relative al rapporto associativo o tra i Soci ed i suoi Organi o le controversie interne al Consiglio Direttivo e le opposizioni ai provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo sono devolute al Collegio dei Probiviri per mezzo della Segreteria AMIS e decise con giudizio ex bono et aequo senza formalità di procedura entro trenta giorni con decisione che dovrà risultare da apposito verbale.
Eventuali attività istruttorie potranno essere assunte dal solo Presidente del Collegio o da questi delegate a uno dei membri del Collegio.
In caso di impedimento permanente, dimissioni o vacanza di uno o più membri del Collegio dei Probiviri prima della scadenza del mandato, la prima Assemblea utile procederà ad una nomina suppletiva.
Le cariche di Presidente o membro del Collegio dei Probiviri sono gratuite e sono incompatibili con quelle di Presidente o Consigliere dell’Associazione e con le mansioni di Segreteria e Revisore dei conti.
È escluso il ricorso ad ogni altra autorità o giurisdizione, salvo autorizzazione da chiedere al Consiglio Direttivo che la concederà solo nel caso sussistano giusti motivi di urgenza. Il ricorso alla giustizia ordinaria civile, o penale per i reati perseguibili a querela di parte, per controversie tra i Soci relative al rapporto associativo o tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, comporta l’immediata ed automatica radiazione od espulsione dall’Associazione.
Titolo VII
Scioglimento
Art. 26 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più Liquidatori ad acta.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio disponibile deve essere devoluto ad altra associazione sportiva con finalità analoghe, ai sensi dell’articolo 90 comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, sentito l’organismo di controllo eventualmente preposto di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VIII
Disposizioni conclusive
Art. 27 – Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto trovano applicazione in via analogica le disposizioni FIS, se ed in quanto compatibili ed applicabili e le disposizioni di diritto comune.